Art. 58.
(Potestà legislativa esclusiva della regione autonoma).

      1. In tutte le materie non elencate negli articoli 56 e 57 la potestà legislativa è attribuita alla regione autonoma. In particolare, spetta alla regione autonoma disciplinare le seguenti materie:

          a) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

          b) toponomastica e uso delle denominazioni bilingui o plurilingui;

          c) interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e al loro insegnamento;

          d) urbanistica e disciplina edilizia;

          e) edilizia residenziale pubblica;

          f) edilizia scolastica;

          g) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

          h) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e del funzionamento dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

          i) usi civici;

          l) impianto e tenuta dei libri fondiari;

          m) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

          n) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

          o) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

          p) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

          q) porti e aeroporti turistici;

 

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          r) mercato del lavoro, servizi all'impiego, collocamento, apprendistato;

          s) formazione professionale;

          t) asili nido e scuola dell'infanzia;

          u) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          v) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione autonoma diversi da quelli previsti dall'articolo 56, comma 3;

          z) igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitarie e ospedaliere;

          aa) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

          bb) polizia amministrativa locale.

      2. Nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, la regione autonoma può promuovere le iniziative e adottare i provvedimenti, anche legislativi, necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti nel territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la regione autonoma deve attenersi nella nuova approvazione della legge.
      3. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione autonoma ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 56.

 

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